HOTANGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO
Articolo 1
Comparto Normativo - Denominazione - Sede - Durata - Ambito di operatività
E’ costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell’art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell’art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i. l'associazione denominata “HOTANGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA". Negli atti e nella corrispondenza è consentito l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “A.S.D.”.
L’Associazione ha sede in Santarcangelo di Romagna (RN). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei soci ed in entrambi i casi non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.
L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione opera in ambito nazionale e può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2
Fine istituzionale e Attività
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
1) L’Associazione promuove l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla Danza Sportiva, Danza Internazionale, Danze Freestyle, Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni e alle discipline affini riconosciute dall’ordinamento sportivo.
Per il raggiungimento degli scopi l’associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed
in particolare, mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all’Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.
2) L’associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L’Associazione potrà altresì acquistare, dare in locazione o comodato, costruire e vendere o gestire impianti sportivi, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualifichino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
L’Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L’Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dagli Organismi Affilianti in materia.
Articolo 3 Associati
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto, vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minore.
La mancata ammissione deve essere motivata.
Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:
- gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.
Tutti gli associati in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative, qualora in possesso dei requisiti;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'associazione.
Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la responsabilità genitoriale.
Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:
- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell'Associazione (articolo 2);
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Perdita dello status di associato
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima. Decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della
quota associativa annuale nel termini indicatigli.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
La radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:
- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli e stata notificata la deliberazione. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 5 Organi sociali
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente;
Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.
Articolo 6 Assemblea degli Associati
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell’Associazione ed in particolare:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell'anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:
- idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione;
- idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web dell'Associazione), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Ǫualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 1 ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 3/4 degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza del presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.
Ogni associato può rappresentare in Assemblea solo un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.
I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), ancorché non intervenuti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo di acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
Articolo 7 Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo e composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea degli associati. II Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
II Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e, eventualmente, ogni altra carica prevista per Statuto o Regolamento da parte dagli enti di affiliazione e/o dal CONI. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
II Consiglio Direttivo e organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
II Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;
- fissare la quota associativa annuale di adesione all'Associazione;
- stabilire a quali FSN/DSA/EPS l’associazione si affilia;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- nominare, se dovuto, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell’articolo 33,
comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
- stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum;
- l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all’Assemblea o
decretarne l’esclusione;
- curare l’interesse dei Soci e dell’Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia
direttamente che tramite gli enti sportivi;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
II Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta senza formalità e comunque non meno di due volte l’anno.
Essa assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito.
Articolo 8 Presidente
II Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 9
Il Vicepresidente
Il Vice-Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato
Articolo 10 Il Segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
In caso di impedimento del segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice - Presidente
Articolo 11 Obblighi di Comunicazione
La nomina dei titolari degli organi dell’Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell’ente sportivo.
Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.
Articolo 12
I Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall’apposito Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva della associazione.
In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.
Articolo 13
Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.
Articolo 14 Risorse economiche
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, delle FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- proventi derivanti da attività secondarie e strumentali;
- contributi dell'Unione europea e di organismi interazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.
Ogni quota o contributo associativo, non è rimborsabile in nessun caso, è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
Articolo 15
Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.)
L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
II Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre redige il documento con le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati sempre entro 4 mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale.
Articolo 16
Liquidazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.
L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti sportivi aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del c.c..